In data 16 Giugno 2020 è pervenuta la richiesta, a seguito dell’emergenza Coronavirus, di far ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
La Uilcom Asti Alessandria effettuerà la verifica , come prescritto per Legge, della procedura stessa, chiedendo ragguagli in termini di eventuale rotazione dipendenti e anticipo del trattamento di integrazione salariale
Di seguito il contenuto della richiesta:
Richiesta di CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Accordo Quadro fra Regione Piemonte e parti sociali del 26 marzo 2020.
Verbale di accordo con categorie
TRA
il datore di lavoro U.S.ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL
con sede, legale ,a, Alessandria,Via VIA BELLINI, 5
Codice fiscale n. 02008480069 Matricola INPS n. 0205211038
n. totale di dipendenti alla data attuale 51
settore di attività prevalente SOCIETA’ SPORTIVA PROFESSIONISTICA
CCNL applicato impianti sportivi
rappresentato dal sig. Di masi Luca Renato , in qualità di legale rappresentante
E
le organizzazioni sindacali di categoria territoriali CGIL CISL UIL.
Il datore di lavoro conferma la sua intenzione di ricorrere alla CIG in deroga con le seguenti
specifiche:
■ Periodo previsto dal 10.03.2020 al 09.05.2020 ;
■ Dipendenti interessati, in forza alla data del 23 febbraio 2020:
n 51 in totale,
di cui n. 6 impiegati, n.2 quadri, n. 1 dirigente , n. 4 operai, n. O apprendisti, fra cui n 38 dipendenti ( sportivi Professionisti ) a tempo determinato
i Modalità di utilizzo della CIG in deroga:
per sospensione
D per riduzione
Causale della richiesta di CIG in deroga: Emergenza COVID 19
con rotazione del personale interessato SI – NO
Le sospensioni/riduzioni interessano le seguenti unità locali [inserire eventualmente altre unità]
1. sita a Alessandria in Via Bellini n.5 n 20 dipend. ( interessati solo sportivi professionisti )
2. sita a ……………………………………………….. in Via ……………………………………………… n . ….. dipend.
Il datore di lavoro dichiara altresì:
– che la necessità di ricorrere alla CIG in deroga deriva dall’impatto delle misure fortemente restrittive adottate dal Governo a contrasto dell’emergenza creata dalla diffusione del COVID-19;
– di non avere alcuna possibilità di accedere alle forme di integrazione salariale previste;
– dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale-e Fondi ai· Solidarietà Bilaterale previsti per specifici settori;
di essere a conoscenza del fatto che le imprese con unità locali interessate dalla CIGD site in cinque o più regioni o province autonome devono rivolgersi per l’espletamento della pratica al Ministero del Lavoro, come previsto all’articolo 2 del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, di riparto delle risorse fra le Regioni;
– di essere a conoscenza del fatto che la domanda di CIGD deve essere presentata entro il secondo mese successivo alla data di inizio dell’integrazione salariale richiesta allegando l’accordo sindacale per l’unità locale interessata, che tale accordo può coprire un periodo massimo di nove settimane, equivalenti a fini gestionali a 63 giornate di calendario, da esaurirsi comunque entro il 31 agosto 2020, che si prevede in fase di prima presentazione una decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020, una durata massima di 5 settimane e una minima di 5 giorni, e che l’integrazione salariale sarà liquidata dall’INPS mediante il pagamento diretto al personale in CIGD sulla base dell’autorizzazione regionale.
Il presente verbale di accordo sviluppa la sua efficacia sull’intero periodo previsto dall’attuale normativa, anche in caso di fruizione non continuativa.
Le organizzazioni sindacali concordano sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga ed esprimono parere favorevole alla sospensione e/o riduzione dell’attività aziendale nei termini sopra indicati.